1. Gli Statuti dell'Agenzia, nonche' ogni modifica che vi fosse apportata nelle condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli Statuti ivi annessi, sono validi ed hanno effetto sul territorio delle Parti contraenti. 2. Ogni modifica alle disposizioni degli Statuti e' subordinata all'approvazione della Commissione, deliberante all'unanimita' dei suoi membri. 3. Tuttavia, le disposizioni previste negli articoli 1, 22 a 26 e 30 compreso degli Statuti ivi annessi non sono suscettibili di modifica.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
