Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente articolo 2, potra' formulare le riserve previste dall'articolo 29 dello Statuto della Scuola europea.
Testo vigente dal 7 giugno 1965
Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente articolo 2, potra' formulare le riserve previste dall'articolo 29 dello Statuto della Scuola europea.
Testo vigente dal 7 giugno 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-05-19;577~art8 · fonte su Normattiva