Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 28
Il Consiglio superiore puo' negoziare con il Governo dello Stato in cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
