Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1930 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - De Bono - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Balbo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 maggio 1930 al 9 maggio 2025
