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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - De Bono - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Balbo.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 23 maggio 1930 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;578~art1 · fonte del testo