Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' nazionali indicate all'art. 17.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art16 · fonte su Normattiva