Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' nazionali indicate all'art. 17.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
