1. Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare e organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, e' indetta una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'Autorita' competente di ogni Parte, che si riunira', a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, piu' di una volta, su richiesta di una delle Parti. 2. Le Autorita' nazionali, in tale ambito, si scambiano delle informazioni di principio su: - la composizione delle squadre di soccorso previste dall'art. 6, comma 1; - i mezzi di soccorso ed i materiali di funzionamento; - le condizioni di impiego; - le modalita' di richiesta di mezzi speciali.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
