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E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente "Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero", con le seguenti modificazioni: All'art. 1, terzo comma, sono aggiunte le parole: nonche' da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305. All'art. 2, terzo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945, All'art. 3, secondo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945. All'art. 5, primo comma, le parole: sono aumentati nella misura del 50 per cento, sono sostituite con le parole: aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento. Allo stesso articolo, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: Sono compresi nei vincoli di proroga di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, i contratti poliennali di locazione alberghiera stipulati anteriormente al 1 febbraio 1947 e con scadenza anteriore al 1 gennaio 1956.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
