[1]Accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia. (Varsavia, 25 marzo 1965).

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, desiderosi di rafforzare maggiormente e di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due Paesi nel campo culturale, artistico, scientifico e sportivo, sulla base della reciprocita' e della non ingerenza nelle questioni interne, hanno deciso di concludere un Accordo culturale ed hanno a tal fine convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestarsi vicendevolmente ogni assistenza allo scopo di incoraggiare la collaborazione scientifica e culturale tra loro e, a tal fine si impegnano in particolare:

  • a)ad incoraggiare lo scambio, tra le universita', gli istituti e le scuole dei due Paesi, di professori, uomini di scienza, ricercatori, liberi professionisti e studenti e accordare loro tutte le possibili facilitazioni nel compimento della loro missione;
  • b)ad assicurare in alcune universita' ed istituti superiori del proprio Paese l'insegnamento della lingua, della cultura e della civilta' dell'altra Parte contraente per mezzo di cattedre e rettorati e, quando possibile, per mezzo dello scambio di lettori.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art1 · fonte su Normattiva