[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica dell'espletamento delle formalita' costituzionali richieste da ciascuna delle Parti Contraenti. Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validita'. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;58~accordo-art19 · fonte su Normattiva