giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori). La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;58~accordo-art9 · fonte su Normattiva