(1) Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione). (2) La Commissione mista prevista dall'articolo 17 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.
Testo vigente dal 26 luglio 2002
