Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Testo vigente dal 13 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58~art9 · fonte su Normattiva