[1]Autorita' competenti Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorita' competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

  • a)il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;
  • b)il Ministero dell'interno, quale autorita' competente per:
  • 1)la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;
  • 2)la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a);
  • c)il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;
  • d)il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, quale autorita' competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:
  • a)esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • b)formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c)

[2]e d);

  • c)procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Testo vigente dal 13 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58~art4 · fonte su Normattiva