Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 44 (Accordo)
[1]- Inviolabilita' degli archivi
[2]Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
