Art. 45 (Accordo)
[1]- Esenzione delle restrizioni relative agli averi
[2]Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
