Procedimenti legali Azioni legali oltre quelle rientranti nel campo dell'Articolo 43 di questo Accordo possono essere intraprese nei confronti della Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione in un membro ove la Banca abbia un ufficio o abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione. Nessuna azione contro la Banca puo' essere intentata (i) da membri o da persone che agiscono per un membro o vantano rivendicazioni da esso o (ii) per problemi di personale. Le proprieta' e le attivita' della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da qualunque forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva o giudizio contro la Banca.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
