Attivita' (a) Le proprieta' e le attivita' della Banca, comprese le attivita' dei Fondi Speciali, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di sequestro, ordinata dal potere esecutivo o legislativo. (b) Nella misura necessaria per attuare le proprie operazioni sotto tale Accordo, tutte le proprieta' e le attivita' della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art36 · fonte su Normattiva