Membri (a) I Membri originari sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo e si impegnano a: (i) ottenere una pace totale nel Medio Oriente e sostenere il processo di pace iniziato a Madrid nell'ottobre del 1991; e.fo on (ii) promuovere la cooperazione economica nell'ambito della regione, inclusa la liberalizzazione degli scambi e la rimozione delle barriere e delle restrizioni commerciali, e integrare le rispettive economie nell'economia globale; ma possono essere membri originari solamente qualora diventino parti del presente Accordo entro e non oltre il 31 ottobre 1997 o in data successiva eventualmente decisa dal Consiglio dei Governatori. (b) Il Consiglio dei Governatori puo' decidere a maggioranza speciale di ammettere nuovi membri della Banca che aderiscano ai principi dichiarati nei sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo (a) del presente Articolo, e che possono o no diventare membri originari ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art4 · fonte su Normattiva