1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~art3 · fonte su Normattiva