- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Qualora venga concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in base alla legislazione interna di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali da questa assunti, detto trattamento verra' applicato agli investitori di tale Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto della loro partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, Mercati Comuni, Aree di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, Accordi economici multilaterali internazionali, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;592~accordo-art3 · fonte su Normattiva