- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure legali e con le sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Il giusto indennizzo sara' stabilito sulla base dei valori di mercato internazionale immediatamente precedenti al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo verra' calcolato in base ai parametri di riferimento universalmente riconosciuti, prendendo in considerazione il capitale investito, l'ammortamento, il capitale gia' rimpatriato, il valore di sostituzione, le oscillazioni del tasso di cambio valutario ed altri fattori rilevanti. Il tasso di cambio applicabile a ciascun indennizzo sara' quello prevalente nel giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. 3. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo provvedimento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti e le rivalutazioni di capitale, gli utili reinvestiti e i fondi di riserva, e detratti i valori delle riduzioni e perdite di capitale. 4. L'indennizzo sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 5. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo. 6. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati in base agli standard LIBOR che fanno riferimento al periodo compreso fra la data di nazionalizzazione o di esproprio e la data di pagamento. 7. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo indennizzo, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni connesse. 8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare dell'indennizzo verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
