[1]o Esproprio
[2]1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerente, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' stabilito sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall' investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese. 7. Il risarcimento comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di stabilire se tale esproprio, e ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Testo vigente dal 3 febbraio 2004
