di altra norme

  • 1)Laddove una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono parti, oppure ogni qual volta il diritto generale internazionale stabilisca altrimenti in merito, le condizioni piu' favorevoli, caso per caso, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
  • 2)Ogni qual volta, per effetto di leggi, regolamenti, misure o specifici contratti, una delle due Parti Contraenti abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, dovra' essere loro applicato il predetto trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art12 · fonte su Normattiva