di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione oppure sulla base di un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art12 · fonte su Normattiva