- Menzione dei paesi coproduttori 1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori. 2. Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art12 · fonte su Normattiva