[1]ARTICOLO VI

[2]Comproprieta'

[3]1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprieta' dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale. 2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel tenitorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario. 3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art6 · fonte su Normattiva