Art. 15 (Convenzione)
- Festival A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui ha sede il coproduttore di maggioranza o, nel caso di partecipazione finanziarie uguali, dalla Parte che fornisce il realizzatore.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
