Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
Art. 14 (Convenzione)
- Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di una Parte puo' esigere dal coproduttore che ha la sua sede in detta Parte, una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
