[1]Accordi collaterali

[2]Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 1895, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni gia' in vigore:

  • a)Poste («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera sul servizio postale sulla linea del Sempione tra Briga e Domodossola e nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
  • b)Dogane («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizio doganale sulla linea ferroviaria del Sempione tra Briga e Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
  • c)Telecomunicazioni («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizi telegrafici e telefonici nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
  • d)Servizi di Polizia («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
  • e)Servizi di Polizia sanitaria e veterinaria («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia sanitaria nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni).

Testo vigente dal 31 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;6~convenzione-art6 · fonte su Normattiva