[1]Accordi collaterali
[2]Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 1895, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni gia' in vigore:
- a)Poste («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera sul servizio postale sulla linea del Sempione tra Briga e Domodossola e nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
- b)Dogane («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizio doganale sulla linea ferroviaria del Sempione tra Briga e Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
- c)Telecomunicazioni («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizi telegrafici e telefonici nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
- d)Servizi di Polizia («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
- e)Servizi di Polizia sanitaria e veterinaria («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia sanitaria nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni).
Testo vigente dal 31 gennaio 2008
