[1]AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 24 febbraio 2011
