[1]NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

[2]1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

[3]2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art8 · fonte su Normattiva