[1]Concessione di diritti

[2]1. Ciascuna parte concede all'altra parte i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo da parte delle compagnie aeree dell'altra parte:

  • a)il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
  • b)il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non di traffico;
  • c)nella misura in cui sia consentito dal presente accordo, il diritto di fare scalo sul proprio territorio limitatamente alle rotte previste dal presente accordo allo scopo di scaricare e caricare passeggeri e merci, inclusa la posta, separatamente o in combinazione; e
  • d)gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Ciascuna parte garantisce inoltre all'altra parte i diritti specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per le compagnie aeree dell'altra parte diverse da quelle di cui all'articolo 3 (Designazione, autorizzazione e revoca) del presente accordo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;6~accordo-art2 · fonte su Normattiva