[1]Allegato

[2]SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

[3]CHE MODIFICA

[4]LA CONVENZIONE

[5]TRA

[6]L'ITALIA

[7]E

[8]IL BELGIO

[9]IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

[10]E DI PREVENIRE LA FRODE

[11]E L'EVASIONE FISCALE

[12]IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

[13]E IL PROTOCOLLO FINALE,

[14]FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983

[15]SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E DI PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IL PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983

[16]LA REPUBBLICA ITALIANA

[17]E

[18]IL REGNO DEL BELGIO,

[19]DESIDEROSI di modificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, e il Protocollo finale, filmati a Roma il 29 aprile 1983 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

[20]HANNO DECISO di addivenire ad un secondo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione e hanno nominato a tale scopo in qualita' di Plenipotenziari:

[21]Il Presidente della Repubblica Italiana:

[22]Massimo Macchia, Ambasciatore

[23]Sua Maesta' il Re dei Belgi:

[24]Jan Devadder, Direttore Generale per gli Affari Giuridici, Giureconsulto i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti secondo le forme prescritte, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[26]L'articolo 19, paragrafo 1, (b), della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "(b) Tuttavia, tali redditi sono imponibili solo nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalita'."

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;6~protocollo-art1 · fonte su Normattiva