1. Ogni Stato contraente notifichera' all'altro Stato contraente l'adempimento delle procedure richieste dalla legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo. 2. Il Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;6~protocollo-art2 · fonte su Normattiva