[1]Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali

[2]Preambolo

[3]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

[4]Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identita' di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale;

[5]Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale;

[6]Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso differente modalita', anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonche' su Internet;

[7]Considerando che la criminalita' organizzata e' coinvolta nel traffico di beni culturali;

[8]Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento;

[9]Convinti della necessita' di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituira' la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi Il 23 giugno 1985;

[10]Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la societa' (CETS n. 199, 2005);

[11]Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'estradizione (STE n. 24, 1957);

[12]Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017;

[13]Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001);

[14]Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015;

[15]Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014;

[16]Considerando che lo scopo della presente Convenzione e' quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale;

[17]Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa,

[18]Hanno convenuto quanto segue:

[19]Articolo 1 - Scopo della Convenzione

[20]1. Lo scopo della presente Convenzione e' quello di: a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti; b. rafforzare l'attivita' di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali; c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali; e proteggere in questo modo i beni culturali.

[21]2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguiti.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art1 · fonte su Normattiva