[1]- Distruzione e danni

[2]1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprieta' di tali beni; b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in une delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione.

[3]2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art10 · fonte su Normattiva