Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 7 febbraio 2022
