[1]- Acquisizione

[2]1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona e' a conoscenza della provenienza illecita del bene.

[3]2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art7 · fonte su Normattiva