[1]Borse di studio

[2]Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art4 · fonte su Normattiva