[1]Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca
[2]1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali. 2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
Testo vigente dal 23 gennaio 2026
