[1]Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

[2]1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali. 2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art5 · fonte su Normattiva