[1]Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

[2]Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art8 · fonte su Normattiva