[1]Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale
[2]Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.
Testo vigente dal 23 gennaio 2026
