[1]Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

[2]1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. 2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art6 · fonte su Normattiva