[1]Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico
[2]1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. 2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.
Testo vigente dal 23 gennaio 2026
