[1]Assistenza in casi rilevanti
[2]Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso: immediate e reciproche informazioni; l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.
Testo vigente dal 2 maggio 2011
