[1]Cooperazione su richiesta

[2]1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell'ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l'Organo interessato non e' competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all'Organo competente. 2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti. 3. La trasmissione delle richieste e delle risposte puo' avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se:

  • a)i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del presente Accordo, b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali. Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale. 4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare:
  • a)l'accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi;
  • b)l'accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili;
  • c)l'accertamento della residenza e del domicilio nonche' l'autorizzazione a soggiornare nello Stato;
  • d)l'accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione;
  • e)l'accertamento dell'identita';
  • f)le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi);
  • g)il coordinamento e l'istituzione dei primi provvedimenti di ricerca;
  • h)i provvedimenti relativi all'osservazione e pedinamento, la consegna Controllata e l'attivita' di copertura;
  • i)le informazioni sull'inseguimento transfrontaliero;
  • j)la raccolta di informazioni di polizia e interrogatori;
  • k)l'accertamento delle prove;
  • l)la notifica dei provvedimenti e degli atti.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art3 · fonte su Normattiva