[1]Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale
[2]La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende:
- a)l'informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densita' del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell'interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore;
- b)l'informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale;
- c)la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell'efficienza dei veicoli e della regolarita' del trasporto internazionale di merci e di persone.
Testo vigente dal 2 maggio 2011
