[1]Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale

[2]La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende:

  • a)l'informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densita' del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell'interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore;
  • b)l'informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale;
  • c)la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell'efficienza dei veicoli e della regolarita' del trasporto internazionale di merci e di persone.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art16 · fonte su Normattiva