[1]Istituzione

[2]1. Per facilitare lo scambio delle informazioni e collaborazione tra gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono essere istituiti Punti di contatto. 2. I Punti di contatto collaborano direttamente per lo scambio delle informazioni, delle analisi nonche' per garantire assistenza nel coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente Accordo. 3. L'istituzione dei Punti di contatto nonche' le modalita' di cooperazione saranno regolate con particolari intese.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art17 · fonte su Normattiva