[1]Diritti e mandati degli operatori di polizia

[2]Gli operatori di polizia, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, che svolgono compiti nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente non necessitano di specifici mandati, tranne se non diversamente previsto. Nell'attuare i provvedimenti, nel rispetto della legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente gli operatori di polizia sono autorizzati a:

  • a)indossare l'uniforme e l'arma in dotazione nonche' altri mezzi di coercizione, tranne se l'altra Parte Contraente in singoli casi comunica di non permetterli ovvero di permetterli solo a determinate condizioni;
  • b)utilizzare la pistola d'ordinanza solo in caso di legittima difesa;
  • c)entrare muniti del tesserino di servizio, sul territorio dell'altra Parte Contraente e rimanervi per tutto il periodo necessario per effettuare i compiti di cui al presente Accordo;
  • d)usare per l'attivita' transfrontaliera veicoli di servizio e mezzi tecnici necessari.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art19 · fonte su Normattiva