[1]Principi

[2]1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni. 2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art18 · fonte su Normattiva