1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 - Costi e procedure". 2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "1 La cooperazione e l'assistenza reciproca che le Parti si prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono alle persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al pagamento di eventuali costi o commissioni diversi da quelli sostenuti per esperti e interpreti. Questi ultimi costi o onorari sono a carico della parte che presenta la richiesta." 3 I termini "suo o sua" sostituiscono "suo" al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21).

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art26 · fonte su Normattiva