1 Il termine "Comitato consultivo" nel considerando dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) e' sostituito dal termine "Comitato della convenzione". 2 Il termine "proposte" nella lettera a dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) e' sostituito dal termine "raccomandazioni". 3 I riferimenti a "Articolo 21" nella lettera b e "Articolo 21 paragrafo 3" nella lettera c dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti a "Articolo 25" e "Articolo 25, paragrafo 3". 4 L'articolo 19, lettera d), della Convenzione (nuovo articolo 23) e' sostituito dal seguente: "d puo' esprimere un'opinione su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione". 5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23): "e prepara, prima di ogni nuova adesione alla Convenzione, un parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione dei dati personali del candidato all'adesione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione; f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, puo' valutare se il livello di protezione dei dati personali che il primo fornisce e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere tale conformita'; g puo' sviluppare o approvare modelli di controlli di sicurezza standardizzati di cui all'articolo 14; h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte delle parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una parte non sia conforme alla presente Convenzione; i facilita, ove necessario, la soluzione amichevole di tutte le difficolta' connesse all'applicazione della presente Convenzione."
Testo vigente dal 10 maggio 2021
